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Acconto IRPEF dovuto per l’anno 2012
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2012 occorre controllare l’importo indicato nel rigo RN33 “DIFFERENZA”.
Se questo importo:
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non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
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supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 96 per cento del suo ammontare (differimento del versamento di 3 punti percentuali dell’acconto 2012 alla data di versamento del saldo – D.P.C.M. del 21 novembre 2011).
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN33 risulti pari o superiore ad euro 52.
L’acconto così determinato deve essere versato:
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in unica soluzione entro il 30 novembre 2012 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
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in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
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1. la prima, nella misura del 39,6 per cento del rigo RN33, entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica) ovvero entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
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2. la seconda, nella restante misura del 56,4 per cento del rigo RN33, entro il 30 novembre 2012.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2012 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può rideterminare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta.
Attenzione la riduzione dal 99% al 96% della relativa percentuale di computo è il risultato di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del DPCM 21 novembre 2011. Tuttavia, secondo quanto stabilito dal successivo comma 5, tale riduzione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Per quanto sopra, chi si accinge al versamento dovrà verificare innanzitutto che l’acconto IRPEF sia dovuto. Verificata la sussistenza della possibilità di versamento in due rate, in sede di pagamento della prima rata occorrerà considerare l’“ordinaria” misura del 99%.
A novembre, per determinare la seconda rata di acconto, occorrerà:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96%;
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.
Attenzione la riduzione dal 99% al 96% della relativa percentuale di computo è il risultato di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del DPCM 21 novembre 2011. Tuttavia, secondo quanto stabilito dal successivo comma 5, tale riduzione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Per quanto sopra, chi si accinge al versamento dovrà verificare innanzitutto che l’acconto IRPEF sia dovuto. Verificata la sussistenza della possibilità di versamento in due rate, in sede di pagamento della prima rata occorrerà considerare l’“ordinaria” misura del 99%.
A novembre, per determinare la seconda rata di acconto, occorrerà:
- determinare l’acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 96%;
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata.