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Calcolo acconto IRAP 2012

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Il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. L’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 pertanto è dovuto:
  • per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 99 per cento dell’importo indicato nel rigo IR22 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65;
  • per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis), nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR22 (salvo quanto indicato di seguito), sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.
In base all’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, l’acconto va versato in due rate:
  • la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;
  • la seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il 30 novembre 2012 ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
È facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.

ATTENZIONE: per le Regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non indicate nella tabella riportata in Appendice,  (per effetto dell’accertamento del mancato raggiungimento, nel 2011, degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, nelle Regioni Campania, Molise e Calabria si applica, anche nel 2012, l’incremento automatico dell’aliquota IRAP in misura pari allo 0,15%. In pratica, dell’aumento devono tener conto solo le imprese che adottano il metodo previsionale, dal momento che, in caso di adozione del metodo storico, l’IRAP del periodo precedente (2011), assunta a base per il calcolo, è già comprensiva di tale maggiorazione), l’acconto dell’Irap dovrà essere determinato:
  • con il metodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata (in tal caso non deve essere considerato, quale imposta del periodo precedente, l’importo di rigo IR22);
  • con il metodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella determinata applicando al valore della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata.
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, i soggetti che determinano la base imponibile secondo le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10-bis) sono tenuti al versamento dell’acconto IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’erogazione delle retribuzioni e dei compensi in un importo pari a quello risultante dall’applicazione dell’aliquota prevista dall’articolo 16, comma 2, all’ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente. Qualora l’ammontare dell’imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a 10,33 euro, l’obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.Si ricorda che in base all’articolo 32-ter, comma 1–bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, introdotto dall’articolo 7, comma 2, lettera bb), del decreto legge del 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, gli enti e gli organismi pubblici di cui al comma 1 del citato articolo 32-ter che utilizzano il modello “F24 enti pubblici” effettuano i versamenti degli acconti IRAP, previsti dal comma 5 dell’articolo 30, entro il giorno 16 del mese di scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Non sono obbligati al versamento dell’acconto i produttori agricoli che nel 2011 risultavano esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l’esonero. Sono, invece, tenuti a tale versamento i produttori agricoli che, avendo superato nell’anno 2011 il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto non rientrano nel regime di esonero per l’anno 2012.

Come compilare il modello F24:
3812 IRAP ACCONTO PRIMA RATA Sezione modello F24 da compilare: REGIONI. L’importo a debito può essere versato in forma rateale
3813 IRAP ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE Sezione modello F24 da compilare: REGIONI. Tributo da utilizzare solo per importi a debito

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