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L’obbligo di versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione sussiste solo per gli importi superiori agli euro 10,33. Il versamento va eseguito entro il 16 marzo 2018 (unica soluzione o rateizzatto) o entro il 30 giugno 2018. Nello specifico:
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Pagamento in un'unica soluzione al 16 marzo;
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Pagamento in un'unica soluzione nell'ambito delle seguenti scadenze: 16 aprile, 16 maggio, 30 giugno applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni meseo frazione di mese di dilazione rispetto alla scadenza originaria del 16 marzo;
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Pagamento rateizzato con un massimo 9 rate a partire dal 16 marzo con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima;
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Pagamento in un'unica soluzione unitamente alle altre imposte a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Il versamento del saldo Iva può essere ulteriormente differito al 30 luglio applicando sulla somma dovuta al 30 giugno, al netto di eventuali compensazioni, un'altra maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi.
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Pagamento rateizzato, fino a novembre, unitamente alle altre imposte a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi. In tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% si dovrà applicare anche l'interesse nella misura dello 0,33% mensile per le rate successive alla prima.