L’obbligo fiscale della tenuta della scritture ausiliare di magazzino scatta per tutte le aziende in contabilità ordinaria che superino congiuntamente alcuni requisiti in termini di ricavi e di rimanenze.
Limiti dimensionali
L’articolo 1 del D.P.R. n. 695 del 9 dicembre 1996 ha previsto che la contabilità di magazzino deve essere tenuta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente e congiuntamente:
L’articolo 1 del D.P.R. n. 695 del 9 dicembre 1996 ha previsto che la contabilità di magazzino deve essere tenuta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente e congiuntamente:
-
l’ammontare dei ricavi (di cui agli artt. 57 ed 85 del TUIR) sia superiore ad Euro 5.164.568,99, e
-
il valore complessivo delle rimanenze finali sia superiore ad Euro 1.032.913,80.
L'obbligo della contabilità di magazzino cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.
Soggetti obbligati