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Contabilità fiscale di magazzino limiti oltre i quali scatta l'obbligo della tenuta

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L’obbligo fiscale della tenuta della scritture ausiliare di magazzino scatta per tutte le aziende in contabilità ordinaria che superino congiuntamente alcuni requisiti in termini di ricavi e di rimanenze.
 
Limiti dimensionali
L’articolo 1 del D.P.R. n. 695 del 9 dicembre 1996 ha previsto che la contabilità di magazzino deve essere tenuta a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente e congiuntamente:
 
  • l’ammontare dei ricavi (di cui agli artt. 57 ed 85 del TUIR) sia superiore ad Euro 5.164.568,99, e

  • il valore complessivo delle rimanenze finali sia superiore ad Euro 1.032.913,80.

L'obbligo della contabilità di magazzino cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

Soggetti obbligati

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