Con l'articolo 6 - rubricato "Definizione agevolata" - del Decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili") il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per i contribuenti gravati da debiti verso lo Stato e le sue articolazioni (come ad esempio l'Agenzia delle Entrate o l'INPS) di estinguere il debito senza pagarne le relative sanzioni e gli interessi di mora.
Va subito evidenziato che tale opportunità è concessa solo fino al 31 marzo 2017 e riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 ed il 2016 compreso.
Va subito evidenziato che tale opportunità è concessa solo fino al 31 marzo 2017 e riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 ed il 2016 compreso.
Per aderire alla definizione agevolata è necessario compilare il modello DA1 (clicca qui per scaricare il modello DA1) o il modello DA2 in caso di carichi rientranti nelle proposte di accordo o di piano del consumatore (clicca qui per scaricare il modello DA2), messi a disposizione da Equitalia S.p.A..
Il modello - che può essere compilato anche on line direttamente dal sito gruppoequitalia.it - va spedito alla casella e-mail o PEC della competente Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione (clicca qui per scaricare l'elenco delle e-mail o PEC delle varie Direzioni Regionali), unitamente alla copia del documento di identità.
Equitalia dovrà quindi rispondere entro il 31 maggio 2017 indicando l'ammontare complessivo del debito.