Il mancato o parziale pagamento del diritto camerale, codice tributo 3850, può essere sanato:
1) entro trenta giorni dal mancato versamento pagando contestualmente:
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a) il tributo dovuto
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b) gli interessi moratori commisurati al tributo non versato, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giornaliera, dal giorno di scadenza del termine al giorno in cui viene eseguito il pagamento
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c) la sanzione ridotta pari al 3,75% dell'importo di cui al punto a) (ossia 1/8 della sanzione minima irrogabile pari al 30%).
Si ricorda che i trenta giorni iniziano a decorrere dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo. Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell'ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
2) entro un anno dalla commissione della violazione (ravvedimento lungo) con il contestuale versamento: