Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali all’ENASARCO, l’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti ed i Rappresentanti di Commercio.
L’effettivo versamento avviene da parte della ditta preponente, che è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.
L’effettivo versamento avviene da parte della ditta preponente, che è responsabile anche per la parte a carico dell’agente.
I massimali provvigionali non sono frazionabili in rapporto all’anno. Gli agenti plurimandatari potranno raggiungere il valore del massimale tante volte quante sono le aziende rappresentate preponenti nel rapporto di agenzia.
SCADENZE DEI VERSAMENTI ENASARCO
Le scadenze di versamento cadono il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. Pertanto, si avrà :
per il trimestre gennaio - marzo la scadenza è il 20 maggio;
per il trimestre aprile - giugno la scadenza è il 20 agosto;
per il trimestre luglio - settembre la scadenza è il 20 novembre;
per il trimestre ottobre - dicembre la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
SCADENZE DEI VERSAMENTI ENASARCO
Le scadenze di versamento cadono il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. Pertanto, si avrà :
per il trimestre gennaio - marzo la scadenza è il 20 maggio;
per il trimestre aprile - giugno la scadenza è il 20 agosto;
per il trimestre luglio - settembre la scadenza è il 20 novembre;
per il trimestre ottobre - dicembre la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.