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Rete di imprese gli elementi obbligatori del contratto

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Il contratto di rete è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter e seguenti, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Rappresenta una modalità contrattuale di cooperazione tra più imprenditori che si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente che collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività e che mirano ad aumentare la loro massa critica e ad avere così maggiore forza sul mercato.
 
Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli art. 24 o 25 del C.A.D. (D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
 
Il disposto normativo prevede poi alcuni elementi obbligatori da indicare nel contratto di rete, la cui assenza comporterebbe la nullità del contratto stesso. Questi contenuti obbligatori sono:
 

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