L’ammortamento titoli smarriti, è una procedura che priva di validità verso i terzi un titolo (es. assegno, libretto, cambiale) smarrito, distrutto o rubato e consente di ottenere un decreto che ne autorizza il pagamento o il duplicato.
Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato deve:
Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato deve:
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dare comunicazione dello smarrimento, distruzione o furto al trattario o all’istituto bancario emittente o alla società emittente con raccomandata o altro (questo nei casi previsti dalla legge, ossia per i libretti al portatore, i certificati di deposito, le polizze di pegno, le azioni);
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fare denuncia all’autorità giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri, ecc...;
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fare richiesta di ammortamento (domande specifiche) indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile (salvo leggi speciali), compilando anche la nota di iscrizione a ruolo.
Nel caso di titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore (libretti o certificati) l’interessato deve, altresì, portare copia dell’ istanza di ammortamento con il timbro di avvenuto deposito all’ Istituto che ha rilasciato il titolo (Banca o Posta).
Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo ed autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o autorizza il pagamento a seconda del titolo) dopo l’eventuale pubblicazione su G.U, se disposta, o l’affissione del decreto nei locali della banca. Il ricorrente deve chiedere 1 o 2 copie autentiche del decreto necessarie per provvedere alle notifiche (o alla consegna a mani); occorre inoltre una fotocopia del decreto per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, se disposta.
Alla domanda di ammortamento va allegata la denuncia all’autorità giudiziaria e la denuncia alla banca (o della lettera di denuncia alla società per i titoli azionari, o della comunicazione al trattario per le cambiali, se prevista) e copia.
Alla domanda di ammortamento va allegata la denuncia all’autorità giudiziaria e la denuncia alla banca (o della lettera di denuncia alla società per i titoli azionari, o della comunicazione al trattario per le cambiali, se prevista) e copia.