Il privato cittadino che vendendo un terreno edificabile, indipendentemente dal periodo di possesso, realizzi un profitto deve assoggettare il guadagno dell’operazione a tassazione. E questo anche nel caso in cui il terreno gli sia pervenuto per donazione o per successione.
L’articolo 67 del DPR 917/86 stabilisce che il guadagno (plusvalenza) realizzato dalla vendita di terreni edificabili è dato dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, e il prezzo di acquisto del terreno aumentato di ogni altro costo inerente come le spese notarili, le imposte pagate, le provvigioni pagate all’agenzia ecc. ecc.
Per le aree edificabili ereditate per prezzo di acquisto si intende il valore dichiarato nella dichiarazione di successione (definito e liquidato), maggiorato dell'eventuale imposta di successione pagata e di ogni altro costo inerente al bene e rivalutato in base all’indice ISTAT.
La plusvalenza incassata va poi indicata nella dichiarazione dei redditi e assoggettata a tassazione. Qui il contribuente può scegliere (caso per caso) se optare per la tassazione ordinaria o separata.
↧
Le imposte da pagare sulla vendita di terreni edificabili dei privati
↧